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COMUNE DI PIMENTEL




In Evidenza
» 30 Novembre 2006 - Avvio delle procedure per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di Assistenza Domiciliare in riferimento al periodo 2007-2008.

» 28 Settembre 2006 - Avviso di Avvenuta Aggiudicazione della fornitura del Servizio Soggiorno Vacanze Anziani - anno 2006.

» 5 Agosto 2006 - Il Comune di Pimentel intende procedere all’appalto del Servizio “Soggiorno Vacanze Anziani“ anno 2006.

» 16 Giugno 2006 - Avviso d'Asta ad unico incanto, Il Comune di Pimentel intende procedere all’appalto del Servizio “Soggiorno Estivo Diurno Minori” per l’anno 2006.

» 29 Maggio 2006 - Bando di mobilità esterna per assunzione part-time per 30 ore settimanali a tempo indeterminato di un operatore sociale di cat. D.


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Servizi al Cittadino - Ufficio Tributi

UFFICIO TRIBUTI

Le attività economiche e quindi anche quelle commerciali sono libere. Naturalmente, tutti coloro che intendano iniziare un'attività commerciale, debbono essere in possesso di determinati requisiti e debbono sottostare a determinate regole.

L'attività commerciale, principalmente, si può svolgere in forma fissa ed in forma ambulante. Vi sono inoltre alcuni casi particolari che agevolano determinate categorie di operatori economici, e che verranno di seguito elencati.

Sia per chi vuole iniziare un'attività di commercio fisso, e per chi vuole iniziare un'attività di commercio ambulante, è necessario, in via preliminare, ottenere l'iscrizione nel Registro previsto per le varie tabelle commerciali, presso la Camera di Commercio della Provincia. Per cui, salvo casi specifici e limitati, deve sostenere e superare un esame presso la stessa Camera di Commercio. Ottenuta l'iscrizione, chi è interessato ad iniziare un'attività com merciale, deve inoltrare apposita richiesta al Comune, in carta legale.

La richiesta deve essere corredata, per il commercio in sede fissa, dei seguenti documenti:
  1. Certificato di iscrizione al Registro esercenti della Camera di Commercio;
  2. Certificato del Casellario giudiziario del richiedente;
  3. Certificato "antimafia" del richiedente;
  4. Planimetria del locale ove s'intende effettuare la vendita al pubblico, e dei locali accessori. I locali debbono essere idonei dal punto di vista commerciale e dal punto di vista sanitario;
  5. Certificati sanitari dei locali di vendita e degli addetti alla vendita.



Per il commercio ambulante, mentre evidentemente non deve essere presentata nessuna certificazione per i locali, oltre a tutti i documenti di cui al punto 1 , è necessario il certificato di residenza, perchè l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ai residenti.
- Le richieste vengono esaminate dalle apposite Commissioni, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante. Quindi il Sindaco o l'Assessore delegato - previo il pagamento delle tasse di concessione dovute - procede al rilascio della autorizzazione.

Vi sono alcuni casi particolari per cui non è necessaria l'autorizzazione, così come prevista nei casi riportati. In particolare interessano i produttori agricoli locali e pertanto l'informazione può essere limitata ai seguenti casi:

a) Vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli da parte di produttori diretti, in sede stabile (Art. i Legge 09/02/63 n. 59 e Legge 14/06/64 n. 477).
Occorre un semplice "permesso' del Comune - Sono fatte salve le norme di carattere sanitario.

b) Vendita in forma ambulante dei prodotti coltivati nel proprio fondo (Art. 9 Legge 05/02/34 n. 327) stessa procedura.

c) Vendita diretta al minuto del vino prodotto nel proprio fondo (Art. 191 del R.D. 06/05/1940 n. 635) stessa procedura.



TARIFFE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 nº 507

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12; per 1 mq.)

ANNUALE:

  • fino a mq 5,5: £ 16000.
  • da mq 5,5 a mq 8,5: £ 24000
  • oltre mq 8,5: £ 32000

NON SUPERIORE A 3 MESI, PER OGNI MESE O FRAZIONE:

  • fino a mq 5,5: £ 1600
  • da mq 5,5 a mq 8,5: £ 2400
  • oltre mq 8,5: £ 3200

PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA (Art. 7, comma 7; per 1 mq.)

ANNUALE:

  • fino a mq 5,5: £ 32000
  • da mq 5,5 a mq 8,5: £ 48000
  • oltre mq 8,5: £ 64000

NON SUPERIORE A 3 MESI, PER OGNI MESE O FRAZIONE:

  • fino a mq 5,5: £ 3200
  • da mq 5,5 a mq 8,5: £ 4800
  • oltre mq 8,5: £ 6400

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante (Art.14; per 1 mq)

ANNUALE £ 64000

NON SUPERIORE A 3 MESI, PER OGNI MESE O FRAZIONE £ 6400

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI (Art.14; indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superfice adibita alla proiezione)

OGNI GIORNO £ 4000

Se la pubblicità ha durata superiore ai trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI (Art. 15 per 1 mq)

PER OGNI PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONE £ 16000

PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI (Art. 15)

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE £ 96000

PUBBLICITA EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art.15)

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE £ 48000

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE (Art. 15)

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE. A PERSONA £ 4000

PUBBLICITA' SONORA (Art 15)

PER OGNI PUNTO DI PUBBLICITA' PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE £ 12000

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (Art 13 ;per 1 mq) - Annuale

INTERNA £ 16000

ESTERNA:

Fino a mq 5,5 £ 32000

da mq 5,5 a mq 8,5 £ 48000

oltre mq 8,5 £ 64000

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO (Art. 13 per anno solare)

AUTOVEICOLI MAGGIORI DI Q.LI 30:

senza rimorchio £ 144000

con rimorchio £ 288000

AUTOVEICOLI MINORI DI Q.LI 30:

senza rimorchio £ 96000

con rimorchio £ 192000

MOTOVEICOLI O VEICOLI NON PRESENTI NELLE DUE CATEGORIE PRECEDENTI:

senza rimorchio £ 48000

con rimorchio £ 96000

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà:

  • per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  • per la pubblicità relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi,e spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 17)

Sono esenti dall'imposta:

  • la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi perchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazoni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  • la pubblicazione esposta all'interno delle stazioni dei srvizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'imprsa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  • la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13;
  • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
  • le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 19)

PER OGNI FOGLIO DI cm 70x100

  • per i primi dieci giorni £ 2000
  • per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione £ 600

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI

  • per i primi dieci giorni £ 3000
  • per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione £ 900

PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI

  • per i primi dieci giorni £ 4000
  • per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione £ 1200

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di £ 50000 per ogni commissione.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

  • per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 (vedi dopo);
  • per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  • per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;
  • per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (Art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

  • i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  • i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  • i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
  • i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  • i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  • ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  • i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



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