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COMUNE DI PIMENTEL |
| Servizi al Cittadino - Ufficio Tecnico |
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UFFICIO TECNICO
Il Comune, in questo
settore, ha competenza primaria. Naturalmente si è dato delle
regole che, nel rispetto della normativa generale dello Stato e della
Regione, sono stabilite nel piano di fabbricazione, nei piani
particolareggiati e nel regolamento edilizio. Chiunque intenda
costruire, riadattare, demolire un qualsiasi edificio nell'intero
territorio comunale, deve inoltrare apposita richiesta al Comune.
Tuttavia esistono criteri diversi secondo la complessità dei
lavori. Tutti sanno che per costruire è necessaria la
presentazione di un progetto e l'autorizzazione del Comune, ma vi sono
procedure diverse per i lavori di piccola entità o di
manutenzione. Pertanto elenchiamo qui di seguito i vari possibili casi
e le relative procedure. 1) Quando trattasi di lavori di manutenzione ordinaria (quel complesso di lavori di piccola entità necessari a mantenere in buono stato di conservazione gli edifici), non è necessaria alcuna domanda nè, tantomeno alcuna autorizzazione. 2) Quando trattasi di lavori per opere interne all'edificio (opere da realizzare all'interno dell'edificio esistente, che non contrastino con le norme del Regolamento edilizio e che non alterino i valori di cubatura) è sufficiente inviare al Comune la "comunicazione per opere interne", ai sensi dell'art. 26 della L. n. 47 e della L.R. n. 23/85 art. 15. In questo caso il cittadino non deve attendere nessun benestare: il silenzio della Pubblica Amministrazione equivale al suo assenso. In sostanza, chi ha inoltrato una richiesta di "comunicazione per opere interne", non è tenuto ad attendere che gli uffici competenti gli diano il via. Naturalmente rimane ferma la facoltà del Comune per il controllo. I moduli per la comunicazione sono disponibili presso il Comune. 3) Quando trattasi di opere di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo è, invece, necessaria "l'autorizzazione", che è parimenti necessaria per le recinzioni, le opere che costituiscono "pertinenze" (così come individuate nell'art. 817 del Codice Civile), quelle che costituiscono impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti (ad es.: locali per caldaie) le vasche, i pozzi, i barbecus all'aperto, le opere di demolizione, ecc. ed infine le opere oggettivamente precarie. L'autorizzazione è gratuita (salvo i diritti di segreteria e rimborso stampati) a meno che le opere non comportino un aumento della superficie o della cubatura. Sono, infine, soggetti ad "autorizzazione" i mutamenti di destinazione d'uso. Deve essere comunicato al Comune, una volta ottenuta l'autorizzazione, l'inizio dei lavori contestualmente con l'eventuale versamento degli oneri dovuti. 4) Quando, infine, si deve procedere a nuova costruzione o a ristrutturazione che comporta aumento di volume (ampliamento-sopraelevazione) è "sempre necessario richiedere la concessione edilizia" . Ciò richiede pertanto anche la presentazione di un progetto redatto da un tecnico a ciò qualificato. Il progetto, ovviamente, deve rispettare le norme del vigente regolamento edilizio. Per non incorrere in false aspettative o in spese non dovute, è pertanto utile, che l'interessato o il proprio tecnico (o meglio tutti e due) si rechino in Comune per prendere visione di quelle che sono le possibilità edificatorie, i limiti e/o vincoli esistenti nel lotto di terreno che si vuole edificare. Le concessioni edilizie sono rilasciate dal Sindaco, previo il parere della Commissione Edilizia, e sono sempre "fatti salvi i diritti di terzi". Il titolare della concessione deve infatti attenersi all'osservanza delle leggi e dei regolamenti (per cui è corresponsabile con il Direttore dei lavori e con il Costruttore). Le opere oggetto della concessione, debbono essere iniziate entro un anno e portate a termine entro 3 anni dalla stessa. Le opere non iniziate entro quel termine sono soggette a nuova concessione. Le eventuali modifiche o variazioni al progetto vengono assoggettate alla stessa disciplina del progetto originario. La "Concessione" ha, di solito, natura onerosa, (cioè il concessionario ha l'obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione) rapportato alla volumetria ed alla tipologia dell'edificio che si intende costruire. Vi sono però varie eccezioni: Gli oneri possono essere ridotti (con una percentuale che va dal 20% al 30%) per l'uso di impianti di riscaldamento e di raffreddamento con energie alternative - legge n, 373 del 30/04/76. La quota relativa al "costo di costruzione" , puo essere sostituita, per la prima abitazione che abbia caratteristiche di alloggio economico, con apposita convenzione col Comune. Infine la concessione è completamente gratuita nei seguenti casi:
sono fatti salvi, anche in questi casi, i diritti di segreteria e di rimborso stampati. |
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